Art. 4.
(Coltivatori autorizzati. Requisiti e procedure).

      1. La domanda per il riconoscimento quale coltivatore autorizzato di cannabis deve essere presentata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio. L'azienda decide sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa e previo esame della documentazione di cui al comma 3.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta il numero massimo di piante di cannabis coltivabili e la quantità massima di cannabis utilizzabile per il coltivatore al quale è rilasciata.
      3. Alla domanda di autorizzazione presentata ai sensi del comma 1 devono essere allegati:

          a) il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;

          b) la documentazione comprovante che i luoghi destinati alla coltivazione e alla conservazione della cannabis sono luoghi sicuri.

      4. Il coltivatore autorizzato può vendere la cannabis da lui prodotta esclusivamente alle aziende sanitarie locali, che provvedono a destinarla ai pazienti autorizzati.

 

Pag. 8


      5. Il coltivatore autorizzato deve tenere un dettagliato registro della piante di cannabis coltivabili e della cannabis utilizzabile in suo possesso, nonché dell'acquisto, del trasporto e della vendita delle medesime. Nel registro devono in particolare essere annotate:

          a) la data in cui ogni pianta è stata acquistata, piantata, trasportata, venduta e la quantità di cannabis utilizzabile estratta da ogni pianta;

          b) la quantità di cannabis utilizzabile acquistata, prodotta, conservata, trasportata e venduta.